La riduzione della superficie boscata, la trasformazione dei terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione, ed ogni altro intervento che comporti movimento di terra in area sottoposta a vincolo idrogeologico sono subordinati ad una autorizzazione da parte dell’autorità forestale.
La domanda può essere presentata anche da un soggetto non proprietario del fondo ed in tali casi il richiedente è tenuto a produrre una dichiarazione contenente il consenso espresso del proprietario.
L’autorizzazione deve essere richiesta anche nel caso di boschi non sottoposti a vincolo idrogeologico.
In tutti i casi di riduzione di superficie boscata per la realizzazione di iniziative edilizie è obbligatorio effettuare interventi di compensazione diretti su terreni, preferibilmente nell’ambito del medesimo bacino idrografico, identificabili nella domanda con i relativi estratti catastali.
Nel caso che si scelga il versamento di una somma nell’apposito fondo regionale gli interessati sono tenuti a presentare specifica domanda.
Nei casi in cui la domanda riguardi la trasformazione di bosco in altra qualità di coltura e l’autorizzazione vale anche ai fini dell’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
La delega ai Comuni all’emissione del provvedimento forestale (ai sensi dell’art. 20 del R.D.1126/26), per movimenti terra, opera esclusivamente in materia di interventi edilizi e delle infrastrutture ad esse strettamente connesse.
Sono esenti dall’autorizzazione i seguenti interventi di modesta rilevanza, che non alterano l’assetto idrogeologico del territorio:
- la trasformazione di prati e pascoli in aree orticole, mediante lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, con pendenze medie inferiori al 30 per cento e su superfici di estensione non superiore a 2.000 metri quadrati;
- il miglioramento dei prati e dei pascoli mediante lavorazione superficiale del terreno, profondità massima 30 centimetri, e tempestiva ricostituzione del cotico erboso, su pendenze medie inferiori al 40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 5.000 metri quadrati;
- il ripristino delle aree a prato e a pascolo mediante estirpazione di piante arboree e arbustive di crescita spontanea, purché non assimilabili alla definizione di bosco, con pendenze medie inferiori al 40 per cento e su superfici di estensione non superiore a 3 ettari;
- l’espianto e il reimpianto di frutteti, senza lavorazione andante e alterazione del profilo del terreno;
- la manutenzione straordinaria di sentieri di larghezza inferiore ai 2 metri, qualora i lavori siano eseguiti a mano o con mini macchine operatrici, che non comportano alterazione dello stato dei luoghi e del sedime;
- la realizzazione, manutenzione, sostituzione e adeguamento di recinzioni in legno o in altro materiale, cancellate, cartellonistica e altra segnaletica, elementi di arredo;
- la realizzazione e la ricostruzione di piccoli manufatti di consolidamento del terreno di altezza inferiore a 1,5 metri, prevalentemente mediante tecniche di ingegneria naturalistica; costruzione di muretti in pietrame a secco; realizzazione di piccole opere per lo smaltimento delle acque meteoriche eseguite con materiali naturali;
- la manutenzione straordinaria di pozze di abbeveraggio del bestiame, senza variazioni dimensionali;
- gli interventi di manutenzione straordinaria a reti e servizi interrati di pubblica utilità;
- i movimenti terra per la realizzazione e manutenzione di reti tecnologiche su strade esistenti, asfaltate o stabilizzate.
Per ogni altra informazione si rimanda alla pagina vincolo idrogeologico e usi civici del sito web della Regione Veneto.
Pagina aggiornata il 08/08/2023