La disciplina degli interventi edilizi di minore entità è sancita dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Interventi di edilizia libera con obbligo di comunicazione redatta con apposito modello come indicato nell’art. 6, comma 1 lett. e-bis del D.P.R. 380/2001 sono:
- opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni
- appostamenti temporanei ad uso venatorio (per i quali è stata predisposta una scheda di richiesta specifica)
La comunicazione è facoltativa per tutti gli altri interventi elencati indicati quali:
- interventi di manutenzione ordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. a) D.P.R. 380/2001;
- interventi di installazione delle pompe di calore aria/aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; per edifici o unità immobiliari del settore residenziale adibiti a residenza e assimilabili e terziario interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore con potenza termica utile nominale inferiore a 40 kW (da decreto legislativo 199/2021);
- interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA (lettera introdotta dall’art. 33-bis, della legge n. 142 del 2022)
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Tutti gli interventi anche se non soggetti all’obbligo di comunicazione devono, in ogni caso, rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le altre norme di settore aventi incidenza sull’attività edilizia comprese le disposizioni contenute nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio e le prescrizioni di massima di polizia forestale per aree soggette a vincolo idrogeologico-forestale.
L’acquisizione delle autorizzazioni e degli altri atti di assenso eventualmente necessari sulla base della tipologia di intervento e di vincoli presenti sono a cura dell’interessato, e possono essere richiesti contestualmente alla presentazione della comunicazione. I lavori possono essere iniziati solo dopo l’acquisizione degli atti di assenso.
Per verificare la presenza di vincoli si rimanda alla tavola relativa del Piano degli Interventi vigente.
Per verificare la tipologia di intervento per il quale è necessario acquisire eventuali autorizzazioni rispetto alla tipologia di vincoli si rinvia al D.P.R. 31/2017 e al Regolamento regionale n. 2/2020.
È sempre obbligatorio presentare la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale (Allegato A Paragrafo 2.2 e Allegato E del DGRV 1400/2017).
Non sono previsti versamenti per diritti di segreteria, marca da bollo ed elaborati di progetto.
In caso di mancata presentazione della comunicazione nei casi obbligatori o di ritardo, come pure nel caso di mancanza delle necessarie autorizzazioni sopraindicate è dovuta una sanzione.
Pagina aggiornata il 09/04/2024